Circolare Agenzia delle Entrate n° 21 del 17/4/2007
Decreto legislativo 2/9/1997 n.314,
"Armonizzazione, razionalizzazione e semplificazione delle disposizioni
fiscali e previdenziali concernenti i redditi di lavoro dipendente e dei
relativi adempimenti da parte dei datori di lavoro", in Gazzetta
Ufficiale 19/9/1997, Suppl. Ord.
L'articolo 3 che
aveva sostituito l'art.48 del DPR 22/12/1986 n. 917 "Testo unico delle
imposte sui redditi" è stato, a sua volta, sostituito dall’art. 71,
comma a) della L. n° 286 del 24/11/2006.
Il comma 3 del nuovo
testo dell'art.48 è riferito ai "fringe - benefits".
Il successivo comma 4
dell'art. 48 del DPR 917/86, sempre nel testo ora riformato dall'art. 3
del D. Leg. 314/97 stabilisce i seguenti criteri di determinazione del
valore, nel caso di affidamento di mezzo di trasporto:
"Ai fini
dell'applicazione del comma 3:
a.
Per gli autoveicoli indicati nell'articolo 54, comma 1, lettere a), c) e
m) del decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285, i motocicli ed i
ciclomotori concessi in uso promiscuo, si assume il 50% dell'importo
corrispondente ad una percorrenza convenzionale di 15.000 Km calcolato
sulla base del costo chilometrico di esercizio desumibile dalle tabelle
nazionali che l'Automobile Club d'Italia deve elaborare entro il 30
novembre di ciascun anno e comunicare al Ministero delle Finanze che
provvede alla pubblicazione entro il 31 dicembre, con effetto dal
periodo di imposta successivo, al netto degli ammontari eventualmente
trattenuti al dipendente."
(omissis)
2. 3. 2. 1 Veicoli.
La lettera a) del comma quarto stabiliva che per gli autoveicoli
indicati nell'articolo 54, comma primo, lettera a), c) e m) del decreto
legislativo 30 aprile 1992 n. 285, per i motocicli e i ciclomotori che
il datore di lavoro abbia assegnato ad uno specifico dipendente per
espletare l'attività di lavoro e per i quali abbia consentito anche
l'uso personale da parte dello stesso, ad esempio per recarsi al lavoro
(uso promiscuo), concorre a formare il reddito di lavoro dipendente un
ammontare pari al 30% dell'importo corrispondente ad una percorrenza
convenzionale di 15.000 Km calcolato sulla base del costo chilometrico
di esercizio, al netto di quanto trattenuto al dipendente o da questo
corrisposto nello stesso periodo di imposta in cambio della possibilità
di utilizzare anche a fini personali il mezzo.
Con l’entrata in vigore della L. 286/2006, l’art. 71 comma a) della
medesima stabilisce che la suddetta percentuale va aumentata dal 30% al
50%. Si tratta di una determinazione dell'importo da assoggettare a
tassazione del tutto forfetaria, che prescinde da qualunque valutazione
degli effettivi costi di utilizzo del mezzo e anche della percorrenza
che il dipendente effettua realmente.
È del tutto
irrilevante, quindi, che il dipendente sostenga a proprio carico tutti o
taluni degli elementi che sono nella base della commisurazione del costo
di percorrenza fissato dall'ACI, dovendosi comunque fare riferimento, ai
fini della determinazione dell'importo da assumere a tassazione, al
totale costo di percorrenza esposto nelle suddette tabelle.
Si precisa che,
qualora il modello di veicolo utilizzato promiscuamente dal dipendente
non sia compreso tra quelli inclusi nelle tabelle in questione,
l'importo da assoggettare a tassazione dovrà essere determinato
prendendo a riferimento quello che per tutte le sue caratteristiche
risulta più simile. Per espressa previsione normativa il costo
chilometrico di esercizio è desumibile dalle tabelle nazionali che
l'Automobile Club d'Italia deve elaborare entro il 30 novembre di
ciascun anno e comunicare al Ministero delle Finanze che provvede alla
pubblicazione entro il 31 dicembre, con effetto dal periodo di imposta
successivo.
Rispetto alla
disposizione già in vigore per il periodo di imposta 1997, si segnala
l'obbligo per l'ACI di elaborare e comunicare al Ministero delle
Finanze, entro il 30 novembre di ciascun anno, le tabelle relative alla
percorrenza di 15.000 Km e quello successivo dello stesso Ministero di
provvedere alla pubblicazione delle tabelle entro il 31 dicembre (quelle
per il 1998 sono state pubblicate con comunicato del Ministero delle
Finanze nelle gazzetta ufficiale n.292 del 16 dicembre 1997), nonché la
previsione che le tabelle pubblicate entro la predetta data del 31
dicembre, abbiano effetto per tutto il periodo di imposta successivo.
In tal modo, il
dipendente e il sostituto di imposta conoscono con certezza, fin
dall'inizio dell'anno, quale riferimento assumere per determinare
l'ammontare che deve concorrere a tassazione. Va peraltro precisato che,
tenuto conto della modifica del criterio di valutazione dei beni ceduti
e dei servizi prestati al dipendente (come già precisato si è passati
dal criterio del costo specifico a quello del valore normale) il 50%
della percorrenza di 15.000 Km calcolato sulla base del costo
chilometrico di esercizio desumibile dalle tabelle nazionali elaborate
dall'ACI rappresenta il valore normale presunto dal legislatore per la
possibilità concessa dal datore di lavoro di utilizzare detti beni in
modo promiscuo e non più il costo specifico presunto.
E' appena il caso di
precisare che il datore di lavoro, oltre a concedere la possibilità di
utilizzare il veicolo in modo promiscuo, può fornire gratuitamente o
meno, altri beni o servizi, ad esempio, l'immobile per custodire il
veicolo, ecc., beni e servizi che andranno separatamente valutati al
fine di stabilire l'importo da assoggettare a tassazione in capo al
dipendente.
Si sottolinea,
inoltre, che, poiché la percorrenza convenzionale utilizzata dal
legislatore per determinare il valore del veicolo utilizzato in modo
promiscuo è determinata su base annua, l'importo da far concorrere alla
formazione del reddito, determinato come sopra specificato, deve essere
ragguagliato al periodo dell'anno durante il quale al dipendente viene
concesso l'uso promiscuo del veicolo, conteggiando il numero dei giorni
per i quali il veicolo è assegnato, indipendentemente dal suo effettivo
utilizzo. Si è già detto che se il dipendente corrisponde delle somme
(con il metodo del versamento o della trattenuta) nello stesso periodo
d'imposta, per la possibilità di utilizzare il veicolo in modo promiscuo
che il datore di lavoro gli ha concesso, tali somme devono essere
sottratte dal valore del veicolo stabilito presuntivamente dal
legislatore.
Al riguardo si
precisa che le predette somme devono essere computate al lordo dell'IVA.
Nel ribadire che la
disposizione in esame si applica con riferimento ai veicoli aziendali
utilizzati oltre che per esigenze di lavoro anche per uso privato, si
precisa che qualora il veicolo sia concesso esclusivamente per l'uso
personale o familiare del dipendente, ad esempio, soltanto per recarsi
al lavoro e per gli ulteriori usi personali, ai fini della
determinazione del valore normale del bene rimangono applicabili i
criteri contenuti nell'articolo 9 del T.u.i.r.
Si ricorda, infine,
che non concorre a formare il reddito del dipendente l'utilizzo di
veicoli aziendali esclusivamente per l'effettuazione di trasferte.
(omissis)