Fringe benefit  
DADINO - SANDRINA è un piccolo portale che cresce ogni giorno grazie al Vs.contributo. Il ns. staff augura a tutti i suoi affezionati visitatori una piacevole navigazione. Non dimenticatevi di aggiungerci ai Vs. siti preferiti.
Home page | Su | Auto benzina in prod. | Auto benzina fuori prod. | Auto gasolio in prod. | Auto gasolio fuori prod. | Auto gpl metano in prod. | Ciclomotori e moto | Fuoristrada benzina | Fuoristrada gasolio | Fuoristrada gpl

DADINOSANDRINA la tua home page

Oggi è il

Mappa del sito

Aggiungi ai preferiti

Notizie di servizio dalla redazione di DADINO-SANDRINA:  ...DICEMBRE E' TEMPO DI BILANCI. DADINO - SANDRINA AUGURA A TUTTI UN BUON NATALE ED UN FELICE ANNO NUOVO. UN RINGRAZIAMENTO PARTICOLARE, ANCHE QUEST'ANNO, AGLI OLTRE 440.000 VISITATORI CHE CI HANNO TENUTO COMPAGNIA, CHE CI SOSTENGONO QUOTIDIANAMENTE E CHE CI AIUTANO NEL MANTENERE ATTUALE E VIVO QUESTO PICCOLO PORTALE. GRAZIE ANCORA E BUONE FESTE...................UN SALUTONE A TUTTI I NS.VISITATORI..............................SOLO IL MEGLIO DEL WEB SU DADINO SANDRINA !!!.......................

Home page
Su
Auto benzina in prod.
Auto benzina fuori prod.
Auto gasolio in prod.
Auto gasolio fuori prod.
Auto gpl metano in prod.
Ciclomotori e moto
Fuoristrada benzina
Fuoristrada gasolio
Fuoristrada gpl

 

 
 
 

 

Le seguenti tabelle comprendono le tariffe predisposte dall'ACI - pubblicate sul supplemento alla Gazzetta Ufficiale del 31 dicembre, per la determinazione nell'anno successivo del fringe-benefit, cioè della retribuzione in natura che deriva dalla concessione in uso ai dipendenti dei veicoli aziendali che vengono destinati ad uso promiscuo per esigenze di lavoro e per esigenze private.

Il valore convenzionato riportato, pari alla tariffa chilometrica riferita alla percorrenza annuale di 15.000 Km moltiplicata per 4.500 Km, resterà invariato per l'intero anno 2008.

n.b. Le tabelle selezionabili nel menù a fianco possono richiedere un po' di tempo perchè contengono molti dati che rallentano quindi il caricamento in particolare le auto fuori produzione sia a benzina che a gasolio.


I costi chilometrici per determinare il Fringe - Benefit

Riferimenti normativi

 

Circolare Agenzia delle Entrate n° 21 del 17/4/2007

Decreto legislativo 2/9/1997 n.314, "Armonizzazione, razionalizzazione e semplificazione delle disposizioni fiscali e previdenziali concernenti i redditi di lavoro dipendente e dei relativi adempimenti da parte dei datori di lavoro", in Gazzetta Ufficiale 19/9/1997, Suppl. Ord.

L'articolo 3 che aveva sostituito l'art.48 del DPR 22/12/1986 n. 917 "Testo unico delle imposte sui redditi" è stato, a sua volta, sostituito dall’art. 71, comma a) della L. n° 286 del 24/11/2006.

Il comma 3 del nuovo testo dell'art.48 è riferito ai "fringe - benefits".

Il successivo comma 4 dell'art. 48 del DPR 917/86, sempre nel testo ora riformato dall'art. 3 del D. Leg. 314/97 stabilisce i seguenti criteri di determinazione del valore, nel caso di affidamento di mezzo di trasporto:

"Ai fini dell'applicazione del comma 3:

a.
Per gli autoveicoli indicati nell'articolo 54, comma 1, lettere a), c) e m) del decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285, i motocicli ed i ciclomotori concessi in uso promiscuo, si assume il 50% dell'importo corrispondente ad una percorrenza convenzionale di 15.000 Km calcolato sulla base del costo chilometrico di esercizio desumibile dalle tabelle nazionali che l'Automobile Club d'Italia deve elaborare entro il 30 novembre di ciascun anno e comunicare al Ministero delle Finanze che provvede alla pubblicazione entro il 31 dicembre, con effetto dal periodo di imposta successivo, al netto degli ammontari eventualmente trattenuti al dipendente."
(omissis)

2. 3. 2. 1 Veicoli.
La lettera a) del comma quarto stabiliva che per gli autoveicoli indicati nell'articolo 54, comma primo, lettera a), c) e m) del decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285, per i motocicli e i ciclomotori che il datore di lavoro abbia assegnato ad uno specifico dipendente per espletare l'attività di lavoro e per i quali abbia consentito anche l'uso personale da parte dello stesso, ad esempio per recarsi al lavoro (uso promiscuo), concorre a formare il reddito di lavoro dipendente un ammontare pari al 30% dell'importo corrispondente ad una percorrenza convenzionale di 15.000 Km calcolato sulla base del costo chilometrico di esercizio, al netto di quanto trattenuto al dipendente o da questo corrisposto nello stesso periodo di imposta in cambio della possibilità di utilizzare anche a fini personali il mezzo. 
Con l’entrata in vigore della L. 286/2006, l’art. 71 comma a) della medesima stabilisce che la suddetta percentuale va aumentata dal 30% al 50%. Si tratta di una determinazione dell'importo da assoggettare a tassazione del tutto forfetaria, che prescinde da qualunque valutazione degli effettivi costi di utilizzo del mezzo e anche della percorrenza che il dipendente effettua realmente.

È del tutto irrilevante, quindi, che il dipendente sostenga a proprio carico tutti o taluni degli elementi che sono nella base della commisurazione del costo di percorrenza fissato dall'ACI, dovendosi comunque fare riferimento, ai fini della determinazione dell'importo da assumere a tassazione, al totale costo di percorrenza esposto nelle suddette tabelle.

Si precisa che, qualora il modello di veicolo utilizzato promiscuamente dal dipendente non sia compreso tra quelli inclusi nelle tabelle in questione, l'importo da assoggettare a tassazione dovrà essere determinato prendendo a riferimento quello che per tutte le sue caratteristiche risulta più simile. Per espressa previsione normativa il costo chilometrico di esercizio è desumibile dalle tabelle nazionali che l'Automobile Club d'Italia deve elaborare entro il 30 novembre di ciascun anno e comunicare al Ministero delle Finanze che provvede alla pubblicazione entro il 31 dicembre, con effetto dal periodo di imposta successivo.

Rispetto alla disposizione già in vigore per il periodo di imposta 1997, si segnala l'obbligo per l'ACI di elaborare e comunicare al Ministero delle Finanze, entro il 30 novembre di ciascun anno, le tabelle relative alla percorrenza di 15.000 Km e quello successivo dello stesso Ministero di provvedere alla pubblicazione delle tabelle entro il 31 dicembre (quelle per il 1998 sono state pubblicate con comunicato del Ministero delle Finanze nelle gazzetta ufficiale n.292 del 16 dicembre 1997), nonché la previsione che le tabelle pubblicate entro la predetta data del 31 dicembre, abbiano effetto per tutto il periodo di imposta successivo.

In tal modo, il dipendente e il sostituto di imposta conoscono con certezza, fin dall'inizio dell'anno, quale riferimento assumere per determinare l'ammontare che deve concorrere a tassazione. Va peraltro precisato che, tenuto conto della modifica del criterio di valutazione dei beni ceduti e dei servizi prestati al dipendente (come già precisato si è passati dal criterio del costo specifico a quello del valore normale) il 50% della percorrenza di 15.000 Km calcolato sulla base del costo chilometrico di esercizio desumibile dalle tabelle nazionali elaborate dall'ACI rappresenta il valore normale presunto dal legislatore per la possibilità concessa dal datore di lavoro di utilizzare detti beni in modo promiscuo e non più il costo specifico presunto.

E' appena il caso di precisare che il datore di lavoro, oltre a concedere la possibilità di utilizzare il veicolo in modo promiscuo, può fornire gratuitamente o meno, altri beni o servizi, ad esempio, l'immobile per custodire il veicolo, ecc., beni e servizi che andranno separatamente valutati al fine di stabilire l'importo da assoggettare a tassazione in capo al dipendente.

Si sottolinea, inoltre, che, poiché la percorrenza convenzionale utilizzata dal legislatore per determinare il valore del veicolo utilizzato in modo promiscuo è determinata su base annua, l'importo da far concorrere alla formazione del reddito, determinato come sopra specificato, deve essere ragguagliato al periodo dell'anno durante il quale al dipendente viene concesso l'uso promiscuo del veicolo, conteggiando il numero dei giorni per i quali il veicolo è assegnato, indipendentemente dal suo effettivo utilizzo. Si è già detto che se il dipendente corrisponde delle somme (con il metodo del versamento o della trattenuta) nello stesso periodo d'imposta, per la possibilità di utilizzare il veicolo in modo promiscuo che il datore di lavoro gli ha concesso, tali somme devono essere sottratte dal valore del veicolo stabilito presuntivamente dal legislatore.

Al riguardo si precisa che le predette somme devono essere computate al lordo dell'IVA.

Nel ribadire che la disposizione in esame si applica con riferimento ai veicoli aziendali utilizzati oltre che per esigenze di lavoro anche per uso privato, si precisa che qualora il veicolo sia concesso esclusivamente per l'uso personale o familiare del dipendente, ad esempio, soltanto per recarsi al lavoro e per gli ulteriori usi personali, ai fini della determinazione del valore normale del bene rimangono applicabili i criteri contenuti nell'articolo 9 del T.u.i.r.

Si ricorda, infine, che non concorre a formare il reddito del dipendente l'utilizzo di veicoli aziendali esclusivamente per l'effettuazione di trasferte.
(omissis)


SITI AMICI

Elma macchine per lamiera
Econastri
Caffè dei mille
Radio k centrale
Globalproget
Tecnonologie FRB
Collegamenti immobiliari
Nuova ZB
Audiomedical
Ghetto 3
Circolo nautico volano
Studio Aesse
Tenuta Trapanesa


RADIOAscolta un po' di musica on line mentre navighi.

Home page | Su | Auto benzina in prod. | Auto benzina fuori prod. | Auto gasolio in prod. | Auto gasolio fuori prod. | Auto gpl metano in prod. | Ciclomotori e moto | Fuoristrada benzina | Fuoristrada gasolio | Fuoristrada gpl

ORA ESATTA

 

Realizzazione grafiche Dadodado international 2001-2008

Copyright Credits